Accesso civico
- L’ ACCESSO CIVICO SEMPLICE è disciplinato dall’art. 5 co. 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013, ha ad oggetto “documenti, informazioni e dati” in relazione ai quali sussiste un obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del citato Decreto. La richiesta può essere avanzata da “chiunque” a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali in relazione ai quali sussista un obbligo di pubblicazione.
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- L’ ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è disciplinato dall’art. 5 co. 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, ha ad oggetto “dati e documenti” detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi citato Decreto. La richiesta può essere avanzata da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
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